DAANCE4FUN ACADEMY
Associazione Maestri di Ballo
STATUTO
Art. 1 – Costituzione
L’Associazione DAANCE4FUN ACADEMY (di seguito denominata “Associazione”) è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro ed è regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.
L’Associazione è aperta a tutti coloro che intendano impegnarsi nel sostegno della realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’attività formativa, abilitativa e di rappresentanza dell’Associazione è svolta nel rispetto delle norme dell’ordinamento statale applicabili in materia.
L’Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento delle proprie attività, ai principi di democraticità della struttura e di pari opportunità nell’accesso alle cariche sociali elettive.
Art. 2 – Sede e Durata
L’Associazione ha sede legale nel Comune di VELLEZZO BELLINI (PV), via San Riccardo Pampuri, al civico n. 32.
La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall’Assemblea dei Soci, in qualunque momento, senza che ciò comporti una modifica statutaria.
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria.
Art. 3 – Scopo e oggetto sociale
L’Associazione ha per scopo la tutela degli interessi professionali, morali ed economici degli associati, quali maestri e più in generale insegnanti che operano nella promozione della danza in tutte le sue rappresentazioni e declinazioni.
A tale fine promuove e disciplina la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento dei soci organizzando corsi, sessioni d’esame, stage, convegni, congressi e ogni altro possibile evento di natura formativa.
L’associazione promuove altresì gare e concorsi di danza, a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
L’Associazione potrà altresì promuovere e organizzare attività ludiche e ricreative correlate allo scopo sociale (es. serate di gala, cene o pranzi sociali, intrattenimenti danzanti, gare di ballo di qualsiasi tipo, ecc.).
In aggiunta, l’Associazione potrà:
Art. 4 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un apposito prospetto da aggiornare alla fine di ogni esercizio sociale e conservato presso la sede legale o presso il depositario delle scritture contabili dell’associazione.
Art. 5 – Esercizio sociale e rendiconto
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.
Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio la Giunta Esecutiva redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale accanto all’attività istituzionale.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
All’Associazione è fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 6 – Soci
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le persone non fisiche, anche senza personalità giuridica, che condividono le finalità dell’Associazione; il numero dei soci è illimitato.
Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i soci e uniformi sono le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, come individuate dalla Giunta Esecutiva.
I soci sono suddivisi in:
Art. 7 – Ammissione dei soci, quote sociali e associative
Per richiedere l’ammissione a socio occorre presentare domanda in forma scritta alla Giunta Esecutiva, la quale esamina le domande presentate.
La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione corredata dal pagamento delle quote sociali e associative stabilite, potrà essere sospesa da parte della Giunta Esecutiva, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea dei Soci.
La definizione dei criteri generali e delle procedure per l’ammissione a socio sono fissati dalla Giunta Esecutiva.
I soci persone non fisiche, giuridiche o soggetti di diritto, quali organizzazioni e/o associazioni senza personalità giuridica devono presentare la domanda di ammissione controfirmata dal legale rappresentante.
I soci all’atto della presentazione della domanda versano le quote sociali, se deliberate, il cui importo è fissato annualmente dalla Giunta Esecutiva.
Le quote sociali e associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili neanche in caso di morte.
In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento delle quote sociali e associative.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo, in ogni caso, il diritto di recesso da parte del socio.
Art. 8 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
Il socio che intende recedere dall’Associazione dovrà darne comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La radiazione del socio è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti la Giunta Esecutiva, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla decisione dell’Assemblea dei Soci che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato. Il socio definitivamente radiato non potrà più essere riammesso.
La morosità del socio si verifica allorquando il mancato pagamento delle quote annuali stabilite dalla Giunta Esecutiva si protrae oltre due mesi dalla scadenza del versamento come stabilita dalla Giunta Esecutiva.
Il socio moroso viene dichiarato decaduto con delibera della Giunta Esecutiva quale presa d’atto del perdurare dello stato di morosità oltre il termine anzidetto.
La riammissione a socio del moroso decaduto è subordinata a specifiche procedure definite dalla Giunta Esecutiva.
Art. 9 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il dovere di:
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
Art. 10 – Organi associativi
Sono organi associativi:
Tutti gli organi restano in carica per cinque anni (mandato quinquennale).
Art. 11 – Presidente
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci, ha la rappresentanza legale dell’Associazione e risponde, unitamente alla Giunta Esecutiva, del funzionamento dell’Associazione nei confronti dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente presiede le riunioni dell’Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, e le riunioni della Giunta Esecutiva.
Il Presidente assolve ai seguenti compiti:
Il Presidente può delegare a rappresentarlo, per incarichi specifici purché questi non rientrino nella sua competenza esclusiva, uno o più membri della Giunta Esecutiva.
Il Presidente può invitare a presenziare alle riunioni dell’Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta utile.
In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente.
L’Assemblea dei Soci può eleggere uno o più Presidenti Onorari, tra i soggetti che si siano distinti in modo particolare nell’ambito della danza e che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all’associazione.
I Presidenti Onorari hanno diritto di voto in Assemblea e sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
Art. 12 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e associative ed aventi diritto di voto.
L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di giugno, per l’approvazione del rendiconto annuale e in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata espressa e motivata richiesta da un numero di richiedenti che rappresentano la maggioranza dei soci.
La convocazione, a cura del Presidente, avviene con anticipo di almeno quindici giorni rispetto la data di celebrazione dell’Assemblea e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno; deve essere effettuata, a mezzo posta elettronica all’indirizzo comunicato dai soci all’atto dell’iscrizione oppure pubblicazione sul sito internet istituzionale.
L’Assemblea dei Soci è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattrore dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Non sono ammesse deleghe.
Tutte le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei voti validi dei presenti.
In sede elettiva, di norma al termine di ciascun mandato quinquennale, l’Assemblea dei Soci elegge il Presidente con la Giunta Esecutiva, il Revisore dei Conti (se previsto) e la Commissione Giudicante.
In caso di decadenza dell’intera Giunta Esecutiva, il Presidente uscente o, in caso di sua inerzia, un qualsiasi componente della Giunta Esecutiva decaduta, deve provvedere senza indugio a convocare l’Assemblea dei Soci al fine di eleggere, entro un termine di novanta giorni dalla decadenza, un nuovo Presidente e la relativa Giunta Esecutiva.
L’Assemblea dei Soci assolve ai seguenti compiti:
L’Assemblea dei Soci si riunisce in seduta straordinaria per deliberare nei seguenti casi:
L’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria è convocata su iniziativa della Giunta Esecutiva, per proporre modifiche allo statuto o per proporre lo scioglimento dell’Associazione.
Le proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell’Associazione e delle relative modalità di esecuzione possono essere richieste anche da un numero di richiedenti che rappresentano la maggioranza dei soci e devono essere indirizzate al Presidente che provvederà senza indugio alla convocazione dell’Assemblea in sede straordinaria per assumere le deliberazioni conseguenti.
L’Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di un almeno i tre quarti dei soci presenti, in prima o seconda convocazione
Art. 13 – Giunta Esecutiva
La composizione della Giunta Esecutiva è proposta dai candidati alla carica di Presidente che redigono la rispettiva lista da portare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci con la propria candidatura.
La lista, intestata al candidato Presidente, deve contenere i nominativi da un minimo di due ad un massimo di sette membri, scelti tra i soci aventi diritto al voto, proposti per la Giunta Esecutiva.
Il candidato alla carica di Presidente che ottiene il maggior numero di voti viene eletto Presidente e i componenti della lista a lui collegata si intenderanno eletti alla carica di componenti della Giunta Esecutiva.
Nel caso di decadenza o dimissioni di un numero di componenti della Giunta Esecutiva inferiore alla metà, il Presidente provvede senza indugio alla reintegrazione del numero di componenti della Giunta Esecutiva, dandone comunicazione all’Assemblea dei Soci (preso d’atto) in occasione della prima assemblea utile.
Nel caso di decadenza o dimissioni di un numero di componenti della Giunta Esecutiva pari o superiore alla metà dei componenti, la Giunta Esecutiva e il Presidente si considerano decaduti; il Presidente uscente, o in difetto un componente della Giunta Esecutiva, provvede alla convocazione dell’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 12.
Alla Giunta Esecutiva sono attribuiti i seguenti compiti:
La Giunta Esecutiva viene convocata:
La convocazione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno, deve essere effettuata preferibilmente a mezzo posta elettronica o sistemi di messaggistica istantanea, ai numeri o indirizzi preventivamente comunicati alla sede dell’Associazione dagli interessati in sede di nomina, almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere effettuata entro il termine di tre giorni.
La Giunta Esecutiva si riunisce almeno quattro volte nel corso dell’anno.
La Giunta Esecutiva delibera validamente quando sia presente oltre la metà degli aventi diritto al voto e in carica, compreso il Presidente. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Tra i componenti della Giunta Esecutiva, il Presidente nomina il proprio Vice Presidente e il Segretario dell’Associazione, dandone comunicazione alla Giunta stessa.
Non sono ammesse deleghe.
È possibile tenere le riunioni della Giunta Esecutiva in modalità telematiche, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni e con svolgimento secondo le modalità previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
Art. 14 – Commissione Giudicante
La Commissione Giudicante è composta da tre membri che vengono nominati dall’Assemblea dei Soci.
La Commissione Giudicante resta in carica per cinque anni, è rieleggibile, e decide a maggioranza in merito alle:
Le decisioni della Commissione Giudicante sono insindacabili.
Art. 15 – Requisiti di eleggibilità
Possono ricoprire le cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della loro candidatura:
Art. 16 – Incompatibilità e decadenza
La sopravvenuta o accertata mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 15, durante il mandato quinquennale, determina la decadenza immediata dalla carica ricoperta.
Art. 17 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci nel rispetto degli articoli che precedono; la stessa Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore.
Il liquidatore ha il potere di compiere tutti gli atti necessari e/o utili per la liquidazione dell’Associazione e ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo della stessa ad associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito con DPCM n. 329 del 21 marzo 2001 (Agenzia per il Terzo Settore) e le cui funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 – Norme sull’ordinamento interno
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall’elettività delle cariche sociali; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci ma può anche avvalersi degli stessi soci, o di non soci, quali lavoratori dipendenti, collaboratori o professionisti esterni al fine di assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale.
Le remunerazioni corrisposte ai soci che operano in qualità di dipendenti e/o collaboratori non devono eccedere il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.
Art. 19 – Foro competente
Per ogni controversia insorta tra l’Associazione e i terzi è competente il Foro del luogo ove l’Associazione ha la propria sede legale.